INDICI DI ASCOLTO: DIFFIDATE DI CHI VE LI MOSTRA

Pertanto l’indice di ascolto non conforme alle norme della su citata legge, non può essere utilizzato per il reperimento della pubblicità commerciale e istituzionale. In caso di violazione l’articolo 476 del codice penale prevede la reclusione da uno a sei anni. Ovviamente è fatta salva l’azione giudiziaria in sede civile per il risarcimento del danno economico subito per concorrenza sleale, accaparramento della pubblicità e distorsione del mercato nei confronti delle imprese che hanno utilizzato eventuali dati falsi e/o parziali.

Ciò precisato, è pur vero che il settore ha necessità di dotarsi, in tempi rapidissimi, di uno strumento legale d’indagine per superare la crisi in atto attivando la competitività delle imprese radiofoniche nel mercato della pubblicità. A tal fine, la scrivente associazione, nella recente consultazione promossa dall’AGCOM, ha sollecitato l’emanazione di una delibera affinché, per l’anno 2012, siano effettuate rilevazioni veritiere e trasparenti; svolte cioè direttamente dall’Autorità o da Enti o società di sua fiducia che non siano in conflitto d’interessi con l’attività radiotelevisiva, della pubblicità e delle associazioni di categoria al fine di non ripetere gli errori e i guasti del passato provocati da Audiradio.

Nell’interesse esclusivo del settore, la REA è disponibile per la stesura di una piattaforma congiunta da sottoporre all’approvazione dell’Autorità per indagini serie e legali, ma sarà altrettanto severa e puntuale nel denunciare agli Enti di vigilanza e all’Autorità giudiziaria eventuali casi di illegalità.

COMUNICATO ANTI SCIACALLAGGIO INDAGINI D’ASCOLTO

 http://radiotermoli.myblog.it/media/02/02/2949513498.mp3

INDICI DI ASCOLTO: DIFFIDATE DI CHI VE LI MOSTRAultima modifica: 2011-12-06T00:05:00+01:00da consumatori
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